
Con il decreto “Cura Italia” , varato con urgenza dal governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, si introducono nuove misure anche rispetto al Bonus pubblicità, che viene stabilito al 30% sul totale dell’ investimento pubblicitario 2020 e, vera novità rispetto alla versione precedente, la porzione di investimento su cui verrà riconosciuto il bonus sarà calcolata non in considerazione dell’incremento bensì in misura complessiva. Il diritto all’agevolazione resta condizionato al fatto che gli investimenti siano incrementali di almeno l’1% rispetto all’anno prima.
Il limite massimo di spesa è previsto per 27,5 milioni di euro.
Altra importante novità è la proroga di 6 mesi del periodo di invio della comunicazione telematica di accesso al credito. Le nuove domande, dunque, eccezionalmente per quest’anno potranno essere presentate dal 1 al 30 settembre 2020 e si andranno ad aggiungere a quelle già presentate tra il 1 ed il 31 marzo 2020, che resteranno valide.
I soggetti ammessi possono utilizzare il credito d’imposta, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione, in compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Se la somma supera i 150mila euro, bisogna invece attendere la comunicazione individuale di abilitazione.
Di seguito il testo integrale dell’articolo (DECRETO-LEGGE n.18, 17 marzo 2020 Art.98 – Misure straordinarie a sostegno della filiera stampa):
1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: “1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. 2. All’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole “2.000 euro” sono sostituite con le seguenti “2.000 per l’anno 2019 e 4.000 euro per l’anno 2020”; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per l’anno 2020, il credito d’imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali”.